Statuto aggiornato al 14/04/2024


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organico

calendario







  INDICE

TITOLO PRIMO: Denominazione-Sede


TITOLO SECONDO: Scopo-Oggetto


TITOLO TERZO: Associati


TITOLO QUARTO: Recesso-Esclusioni



TITOLO QUINTO: Risorse economiche - Patrimonio

TITOLO SESTO: Organi dell’Associazione

 

TITOLO SETTIMO: Scioglimento e devoluzione del patrimonio












































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II
Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii., è costituita, con sede in Santa Sofia FC via P. Nefetti n. 14 un’associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione di ²ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GKS S.SOFIA”, in breve anche “ASD GKS S.SOFIA”.

L’acronimo “GKS” significa “Gruppo K Sport” e vuol ricordare che è stata dall’iniziativa di alcuni membri di tale Gruppo che è nata la proposta di costituzione dell’Associazione. L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati. 

Il cambiamento di sede, all’interno dello stesso Comune, non costituisce una modifica statutaria e viene deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate o dell’Ente di Promozione Sportiva cui l’associazione annualmente è tenuta ad affiliarsi mediante delibera del Consiglio Direttivo. E’ possibile effettuare anche più affiliazioni contemporanee.

 

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; l’attività degli associati è inoltre espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle condizioni socio-economiche.

 

Articolo 3

L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

a)  esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza, delle e alle attività sportive dilettantistiche di cui si riscontra l’esigenza o la richiesta dal territorio di operatività dell’Associazione, con particolare riferimento alla disciplina della pallavolo nelle sue diversificate specialità e riguardo ai settori giovanili; attività comunque riconosciute dal CONI/CIP nonché dal Dipartimento per lo Sport. Nello svolgimento di tali attività è ricompreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo anche: l’organizzazione di squadre e gruppi sportivi per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative varie; collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;

b)  gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera a).

 

L’associazione, inoltre, può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alla precedente lettera a), ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati, purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo organizzare attività ricreative e culturali, di sagre, feste, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a carte, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ed autofinanziamento, e quant’altro nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.

 

TITOLO III

ASSOCIATI

Articolo 4

Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

 

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta al  Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà iscritto nel relativo libro degli associati.

Ai soci è garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da un esercente la patria potestà.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6

La qualifica di associato dà diritto:

-    a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

-    a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-    a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi. Gli associati sono tenuti:

-    all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-    all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;

-    al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare;

-    a perseguire gli scopi di cui all’art. 3, senza finalità di lucro o comunque senza finalità estranee o incompatibili con gli scopi stessi, e nel rispetto, per quanto si riferisce alla condotta, dei principi della morale cristiana nonché dei principi di libertà, uguaglianza e democrazia affermati dalla Costituzione Italiana.

Articolo 7

L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo: essi non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

 

TITOLO IV

RECESSO-ESCLUSIONE

Articolo 8

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Recesso - Le dimissioni da associato (recesso) dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.

Esclusione - L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

a)  che       non   ottemperi   alle   disposizioni   del   presente   statuto,   degli   eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)  che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;

c)   che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d)  che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo 9 - essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R, PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.

Il destinatario del provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero dalla data della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

Decesso - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO

Articolo 9

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo      svolgimento delle sue attività da:

a)  quote associative annuali;

b)  corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;

c)   eredità, donazioni e legati;

d)  contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;

e)  entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;

f)    proventi dalle eventuali attività diverse, di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;

g)  erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)  altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione all’atto del suo scioglimento.

 

Esercizio Sociale

Articolo 10

L’esercizio sociale va dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

 

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Sono organi dell’Associazione:

a)  l’Assemblea degli associati;

b)  il Consiglio Direttivo;

c)   il Presidente;

d)  l’Organo di Controllo (qualora eletto).

 Tutte le cariche sono gratuite.

 

Assemblea

Articolo 12

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe di altri associati. Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la rappresentanza in assemblea non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell’ente.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le relative convocazioni devono effettuarsi - almeno quindici giorni prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione  da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale  contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

 

Articolo 13

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa. Alla nomina del segretario dell’assemblea provvede il Presidente dell’assemblea stessa.

 

Articolo 14

Assemblea ordinaria:

a)  approva il rendiconto annuale economico;

b)  procede alla elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari ed eventualmente dei membri dell’Organo di Controllo;

c)   delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d)  approva gli eventuali regolamenti associativi.

 

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno voto.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall’Organo di Controllo (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione dell’assemblea deve essere effettuata entro sette giorni dalla data di ricezione della richiesta e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni.

Nelle assemblee ordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo e gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati      su tutti gli oggetti all’ordine del giorno.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono effettuarsi a scrutinio segreto.

 

Articolo 15

Assemblea straordinaria: è tale quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Nelle assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo e gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

In prima convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi diritto e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualora vi sia la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

 

Consiglio Direttivo

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato in numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati maggiorenni, uno dei quali è il Presidente eletto a parte, ed è determinato preliminarmente nel numero, ad ogni elezione, dall’Assemblea a tal fine convocata.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo alla prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva, elegge al suo interno il vice Presidente, il Segretario e l’Amministratore che, rispettivamente, partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, redigono i verbali e tengono la contabilità dell’Associazione, provvedendo al normale funzionamento dell’Associazione stessa: tali ultimi incarichi possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio. Elegge, inoltre, possibilmente al proprio interno, proprio per la sua importanza nello svolgimento delle attività necessariamente concordate ed approvate dal Consiglio, anche il Direttore Sportivo che è il soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori, nonchè la conduzione di trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento.

La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri; Tali sedute possono svolgersi anche a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina espressione del diritto di voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Alla riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, il Consigliere Spirituale, qualora individuato, e occasionalmente anche membri esterni in qualità di esperti, in numero non superiore a tre, dietro invito del Presidente o della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a)  curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b)  redigere il rendiconto economico e finanziario;

c)   predisporre i regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea;

d)  stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e)  deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;

f)    nominare i responsabili delle eventuali commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g)  compiere        tutti   gli   atti      e   le   operazioni   per   la   corretta   amministrazione dell’Associazione;

h)  affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;

i)     determinare l’ammontare delle quote associative annuali;

j)    approvare il rendiconto da presentare in Assemblea;

k)  assumere, sentito il Direttore Sportivo, ogni necessaria ed opportuna delibera per tutto quanto si riferisce all’attività sportiva e a carattere formativo dell’Associazione.

Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021).

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, lo stesso provvede alla relativa sostituzione  nominando i primi tra i candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere naturale dell’intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, nella prima assemblea utile si provvederà all’elezione, ad integrazione del numero dei membri del Consiglio mancanti,  di altrettanti associati, che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente, in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano deve convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria amministrazione del sodalizio.

I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal mandato.

 

Presidente

Articolo 17

Il Presidente è eletto dall’Assemblea, nell’ambito dei Soci. ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Egli presiede le Assemblee e le riunioni di Consiglio, dirige e coordina l’opera del Consiglio Direttivo di cui regola e sottoscrive le deliberazioni, e ne garantisce la corretta esecuzione.

Predispone il rendiconto economico-finanziario in collaborazione col Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.

 

Organo di Controllo

Articolo 18

Spetta all’Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in carica 4 anni. Esso nomina al proprio interno il Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare abilitazione e iscrizione all’Albo, scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.

Spetta all’Organo di Controllo controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello      Statuto. Esso Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti. In quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 19

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili ed alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

 

TITOLO VII

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 20

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi, ai sensi dell’art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021

Controversie fra i soci

Articolo 21

Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci sarà rimessa dagli stessi alla decisione dell’Assemblea.

Il mancato rispetto della presente clausola è preclusivo alla ulteriore permanenza nell’Associazione del Socio che l’abbia violata.

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Forlì.

Norma finale

Articolo 22

Il presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare dell’Associazione in contrasto con esso. Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021 e ss.mm.ii.

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.