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INDICE
TITOLO SESTO: Organi dell’Associazione
TITOLO SETTIMO:
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
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TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE Articolo 1
Nello
spirito della Costituzione della Repubblica Italiana, in ossequio a
quanto previsto
dagli artt. 36
e seguenti
del Codice
Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II
L’acronimo “GKS” significa “Gruppo K Sport” e vuol ricordare che è
stata dall’iniziativa di alcuni membri di tale Gruppo che è nata la
proposta di costituzione dell’Associazione. L’Associazione ha durata
illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’assemblea
straordinaria degli associati.
Il
cambiamento di sede, all’interno dello stesso Comune, non costituisce
una modifica statutaria e viene deliberato dall’Assemblea Ordinaria
dei Soci con la maggioranza assoluta dei voti. Il
sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi
apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle
Discipline Sportive Associate o dell’Ente di Promozione Sportiva cui
l’associazione annualmente è tenuta ad affiliarsi
mediante delibera
del Consiglio
Direttivo. E’ possibile effettuare anche più affiliazioni
contemporanee.
TITOLO II
SCOPO - OGGETTO Articolo
2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere
volontario e le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli
associati; l’attività degli associati è inoltre espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo.
L’associazione non ha alcun fine di lucro e non procede alla
distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli
organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi
di scioglimento individuale del rapporto. Essa destina gli eventuali
utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria
o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del
D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e
culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e
non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza, alle
condizioni socio-economiche. Articolo
3
L’associazione, nel perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, si
propone di:
a)
esercitare
in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione, ivi
compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza,
delle e alle attività sportive dilettantistiche di cui si
riscontra l’esigenza o la richiesta dal territorio di operatività
dell’Associazione, con particolare riferimento alla disciplina della
pallavolo nelle sue diversificate specialità e riguardo ai settori
giovanili; attività comunque riconosciute dal CONI/CIP nonché dal
Dipartimento per lo Sport. Nello svolgimento di tali attività è
ricompreso, a titolo esemplificativo e non
esaustivo anche: l’organizzazione di squadre e gruppi sportivi per
la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed
iniziative varie;
collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative
sportive;
b)
gestire
impianti, propri o
di terzi,
adibiti a
palestre, campi
e strutture sportive di
vario genere da
adibirsi all’esercizio delle attività di cui alla precedente lettera
a).
L’associazione, inoltre, può esercitare, ai sensi dell’art. 9 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da
quelle principali di cui alla precedente lettera a), ivi compresa la
somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e
tesserati, purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i
criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo
esemplificativo e non esaustivo organizzare attività ricreative e
culturali, di sagre, feste, tornei, giochi, anche da tavolo e/o a
carte, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci, ed
autofinanziamento, e quant’altro nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge. La loro individuazione è rimessa al Consiglio
Direttivo.
TITOLO III
ASSOCIATI Articolo
4 Il
numero degli
associati è
illimitato. Possono
essere associati
dell’Associazione le
persone fisiche,
le Società
e gli
Enti che
ne condividono gli scopi e che si
impegnano a realizzarli. Articolo 5 Chi
intende essere
ammesso come
associato dovrà
farne richiesta
al
Consiglio Direttivo,
impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti
e le
delibere adottate
dagli organi
dell’Associazione. All’atto
dell’accettazione
della richiesta
da parte
dell’Associazione, il richiedente
acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato e sarà
iscritto nel relativo libro degli associati. Ai soci è garantita uniformità di rapporto
associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività
del rapporto medesimo. In caso di domanda di ammissione a socio
presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate da un
esercente la patria potestà. In ogni
caso è esclusa la temporaneità
della partecipazione
alla vita
associativa. Articolo 6
La
qualifica di
associato dà
diritto:
-
a
partecipare a tutte le
attività promosse
dall’Associazione;
-
a partecipare alla vita associativa,
esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate,
anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello
Statuto e di eventuali
regolamenti;
-
a godere dell’elettorato attivo e passivo per
le elezioni degli organi direttivi.
Gli associati sono
tenuti:
-
all’osservanza
dello Statuto,
dei regolamenti
associativi e delle deliberazioni
assunte dagli organi
sociali;
-
all’osservanza dello Statuto e delle direttive
degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione
annualmente si affilia;
-
al
pagamento della quota associativa
annuale, uguale per tutti gli associati, e dei corrispettivi specifici
per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda
volontariamente partecipare;
-
a perseguire gli scopi di cui all’art. 3,
senza finalità di lucro o comunque senza finalità estranee o
incompatibili con gli scopi stessi, e nel rispetto, per quanto si
riferisce alla condotta, dei principi della morale cristiana nonché
dei principi di libertà, uguaglianza e democrazia affermati dalla
Costituzione Italiana. Articolo 7
L’ammontare della quota associativa
annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività
istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal
Consiglio Direttivo:
essi non sono
trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili
o rivalutabili.
TITOLO
IV
RECESSO-ESCLUSIONE Articolo 8
La
qualifica di
associato si
perde per
recesso, esclusione o a
causa di
morte.
Recesso - Le dimissioni da
associato (recesso)
dovranno essere
presentate al Consiglio
Direttivo, per lettera A/R ovvero a mezzo di PEC, Email,
messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema purché idoneo ad
attestarne l’avvenuta ricezione.
Esclusione - L’esclusione
sarà deliberata
dal Consiglio
Direttivo nei confronti dell’associato:
a)
che
non ottemperi
alle
disposizioni del
presente
statuto, degli
eventuali
regolamenti e delle
deliberazioni adottate dagli
organi
dell’Associazione;
b)
che
si renda
moroso del
versamento della
quota associativa annuale
per un
periodo superiore a tre mesi decorrenti
dall’inizio dell’esercizio
sociale;
c)
che
svolga o
tenti di
svolgere attività
contrarie agli
interessi dell’Associazione;
d)
che,
in qualunque modo, arrechi
danni gravi,
anche morali,
all’Associazione.
Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono - ad eccezione
del caso previsto alla lettera b) dell’Articolo
9 - essere comunicate ai soci
destinatari mediante lettera A/R, PEC, Email, messaggio SMS,
WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad
attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono
essere motivate.
Il destinatario del provvedimento di esclusione ha 15 giorni di tempo
dalla ricezione della
comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di
contestare gli addebiti
a fondamento
del provvedimento di
esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel
libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero
dalla data della delibera
dell’assemblea che
abbia ratificato il provvedimento
di espulsione
adottato dal
Consiglio Direttivo.
Decesso - Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun
diritto nell’ambito associativo.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE - PATRIMONIO Articolo
9
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e
per lo
svolgimento
delle sue attività da:
a)
quote
associative annuali;
b)
corrispettivi specifici per
la partecipazione
alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
c)
eredità,
donazioni e
legati;
d)
contributi della UE, dello Stato, delle
Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia
finalizzati al
sostegno di
specifici e
documentati programmi
conformi alle finalità statutarie;
e)
entrate
derivanti da
prestazioni di
servizi
convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità
istituzionali;
f)
proventi dalle eventuali attività
diverse, di natura commerciale,
purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle
attività principali di carattere istituzionale;
g)
erogazioni
liberali degli
associati e
dei terzi;
h)
altre entrate compatibili a norma di
Legge.
Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo –
da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi
titolo dall’Associazione, non è
mai ripartibile fra gli
associati durante
la vita
dell’associazione né
all’atto del
suo scioglimento.
Esercizio Sociale
Articolo
10
L’esercizio sociale va dal 1 ottobre di ciascun anno al 30 settembre
dell’anno successivo. Il Consiglio Direttivo deve
predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare
all’Assemblea degli
associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato
dall’Assemblea degli associati entro
quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio. Spetta al
Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella
relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto
nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al
rendiconto medesimo.
TITOLO
VI
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Articolo
11
Sono
organi
dell’Associazione:
a)
l’Assemblea
degli associati;
b)
il
Consiglio Direttivo;
c)
il
Presidente;
d)
l’Organo di Controllo (qualora
eletto).
Tutte
le cariche sono gratuite. Articolo
12
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dagli
associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi e in
regola con il versamento della quota associativa. Ciascun
associato ha diritto di voto e può farsi rappresentare in assemblea da
altro associato, conferendogli delega scritta, anche in calce
all’avviso di convocazione. Ogni associato non può essere portatore di
più di due deleghe di altri associati. Ai sensi dell’art. 2372 c.c. la
rappresentanza in assemblea non può essere conferita ai membri degli
organi amministrativi o di controllo dell’ente. Le
assemblee sono
ordinarie e
straordinarie. Le
relative convocazioni devono effettuarsi - almeno quindici giorni
prima della adunanza - mediante invio agli associati di lettera
raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, email, messaggio SMS,
WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad
attestarne l’avvenuta ricezione
da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso
da affiggersi nel locale della
sede sociale
contenente l’ordine del
giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della
prima e della
seconda convocazione. Allo
scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la
democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di
carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle
persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie
e straordinarie a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici
quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme
similari, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi
verbali: a) che
siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se
nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del
verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; b) che
sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti
ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i
risultati delle votazioni; c) che
sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; d) che
sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed
alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Articolo 13
Le
assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal
Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal vice
Presidente o dalla
persona designata
dall’assemblea stessa.
Alla nomina
del segretario
dell’assemblea provvede il Presidente
dell’assemblea stessa. Articolo 14
Assemblea ordinaria:
a)
approva
il rendiconto annuale economico;
b)
procede alla elezione del Presidente,
dei membri del Consiglio Direttivo e dei sostituti dei membri del
Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari ed eventualmente dei
membri dell’Organo di Controllo;
c)
delibera su tutti gli altri oggetti
attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla
sua competenza
dal presente
Statuto o
sottoposti al
suo esame
dal Consiglio Direttivo;
d)
approva
gli eventuali
regolamenti associativi. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del
Consiglio Direttivo non hanno voto. Essa ha
luogo almeno una volta all’anno, entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell’esercizio
sociale, per l’approvazione del rendiconto economico
finanziario.
L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo
lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da
trattare, dall’Organo di Controllo
(se eletto)
o da almeno
un decimo
degli associati. In questi
ultimi casi la convocazione dell’assemblea deve essere effettuata
entro sette giorni dalla data di ricezione della
richiesta e deve svolgersi entro i successivi 30 giorni. Nelle
assemblee ordinarie
hanno diritto
al voto
gli associati
in regola
con il
versamento della quota
associativa secondo il
principio del voto singolo e gli associati minorenni esercitano il diritto di
voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale. In
prima convocazione l’assemblea ordinaria
è regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più
uno degli associati aventi diritto. In
seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione, l’assemblea
ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli
associati intervenuti o
rappresentati. Le
delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta
dei voti dei soci presenti e rappresentati
su tutti gli
oggetti all’ordine del giorno. Le
votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano, ad eccezione
delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono
effettuarsi a scrutinio segreto.
Articolo 15
Assemblea straordinaria: è tale quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto, sulla messa in
liquidazione, sulla trasformazione, fusione, scissione e sullo
scioglimento dell’Associazione. Nelle
assemblee straordinarie hanno diritto al voto gli associati in regola
con il versamento della quota associativa secondo il principio del
voto singolo e gli associati minorenni esercitano il diritto di voto
per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale. In prima
convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita
quando siano presenti o rappresentati almeno i 3/4 dei soci aventi
diritto e le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In
seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima
convocazione, l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita
qualora vi sia la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti. Per
deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del
patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
Consiglio Direttivo Articolo
16 Il
Consiglio Direttivo è formato in numero dispari da un minimo di 3 ad
un massimo di 9 membri eletti fra gli associati maggiorenni, uno dei
quali è il Presidente eletto a parte, ed è determinato preliminarmente
nel numero, ad ogni elezione, dall’Assemblea a tal fine convocata. I
componenti del
Consiglio restano
in carica
4 anni e
sono rieleggibili. Il
Consiglio Direttivo alla prima riunione, da tenersi entro 15 giorni
dalla avvenuta Assemblea elettiva, elegge al suo interno il vice
Presidente, il Segretario e l’Amministratore che, rispettivamente,
partecipano a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo, redigono i
verbali e tengono la contabilità dell’Associazione, provvedendo al
normale funzionamento dell’Associazione stessa: tali ultimi incarichi
possono essere conferiti al medesimo membro del Consiglio. Elegge,
inoltre, possibilmente al proprio interno, proprio per la sua
importanza nello svolgimento delle attività necessariamente concordate
ed approvate dal Consiglio, anche il Direttore Sportivo che è il
soggetto che cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una
società sportiva, con particolare riferimento alla gestione dei
rapporti fra società, atleti e allenatori, nonchè la conduzione di
trattative con altre società sportive aventi ad oggetto il
trasferimento di atleti, la stipulazione delle cessioni dei contratti
e il tesseramento. La
presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale
accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da
ritenersi dimissionari. Il
Consiglio Direttivo
è convocato
dal Presidente
tutte le
volte nelle
quali vi
sia materia su cui
deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei
membri. La
convocazione deve effettuarsi
mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email,
messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché
idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione, con un anticipo di almeno
tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza. Le sedute
sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti,
ovvero, in mancanza di una
convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi
membri; Tali sedute possono svolgersi anche a distanza, con
l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo,
Google Meet, Zoom e piattaforme similari, purché idonei a consentire
la puntuale verifica dell'identità dei partecipanti e la genuina
espressione del diritto di voto. Le
deliberazioni sono
prese a
maggioranza assoluta
dei presenti. Alla
riunione del Consiglio Direttivo possono partecipare, senza diritto di
voto, il Consigliere Spirituale, qualora individuato, e
occasionalmente anche membri esterni in qualità di esperti, in numero
non superiore a tre, dietro invito del Presidente o della maggioranza
dei membri del Consiglio Direttivo. Il
Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione
dell’Associazione. Spetta,
pertanto, fra l’altro
a titolo
esemplificativo, al Consiglio:
a)
curare
l’esecuzione delle deliberazioni
assembleari;
b)
redigere
il rendiconto
economico e finanziario;
c)
predisporre
i regolamenti
interni da sottoporre all’Assemblea;
d)
stipulare
tutti gli
atti e
contratti inerenti
all’attività sociale;
e)
deliberare
circa l’ammissione
e l’esclusione
degli associati;
f)
nominare
i responsabili
delle eventuali
commissioni di
lavoro e
dei settori
di attività
in cui
si articola
la vita dell’Associazione;
g)
compiere
tutti gli
atti
e le
operazioni per
la corretta
amministrazione dell’Associazione;
h)
affidare,
con apposita
delibera, deleghe
speciali a suoi
membri;
i)
determinare l’ammontare delle quote
associative annuali;
j)
approvare il rendiconto da presentare
in Assemblea;
k)
assumere, sentito il Direttore
Sportivo, ogni necessaria ed opportuna delibera per tutto quanto si
riferisce all’attività sportiva e a carattere formativo
dell’Associazione.
Ai membri del Consiglio Direttivo è fatto divieto di ricoprire
qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche nell'ambito del medesimo Organismo Sportivo
riconosciuto dal CONI e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art.
11 D.lgs. 36 del 2021).
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei
componenti il Consiglio decadano dall’incarico,
lo stesso provvede alla relativa
sostituzione nominando i primi tra i
candidati non eletti, i quali rimarranno in carica fino allo scadere
naturale dell’intero
Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, nella prima
assemblea utile si provvederà all’elezione, ad integrazione del numero
dei membri del Consiglio mancanti,
di altrettanti
associati, che rimarranno in carica fino
allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ipotesi in cui decada
contestualmente oltre la metà dei membri del Consiglio, il Presidente,
in caso di suo impedimento, il Vice Presidente o, in subordine, il
Consigliere più anziano deve convocare, entro 10 giorni, l’Assemblea per l’elezione di un
nuovo Consiglio, provvedendo, contestualmente alla ordinaria
amministrazione del sodalizio.
I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non
partecipano a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dal
mandato.
Presidente
Articolo 17 Il
Presidente è eletto dall’Assemblea, nell’ambito dei Soci. ha la
rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è
attribuito in via autonoma il potere di ordinaria
amministrazione e, previa delibera del
Consiglio Direttivo,
il potere
di straordinaria amministrazione. Egli presiede le Assemblee e le riunioni di
Consiglio, dirige e coordina l’opera del Consiglio Direttivo di cui
regola e sottoscrive le deliberazioni, e ne garantisce la corretta
esecuzione.
Predispone il rendiconto economico-finanziario in collaborazione col
Consiglio Direttivo. In caso
di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal
Vice Presidente. In caso di
dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 10 giorni
l'assemblea dei
soci per
l’elezione del nuovo Presidente. Il
Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Organo di Controllo
Articolo 18 Spetta
all’Assemblea la facoltà di nominare un organo di controllo, composto
da tre membri effettivi e
due supplenti, selezionati anche fra i non associati, e resta in
carica 4 anni. Esso nomina al
proprio interno il
Presidente che deve essere professionista in possesso di regolare
abilitazione e iscrizione all’Albo, scelto tra le categorie di
soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile. Spetta
all’Organo di Controllo
controllare l’amministrazione
dell’Associazione, la
corrispondenza del
bilancio alle
scritture contabili
e vigilare
sul rispetto
dello
Statuto. Esso
Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee,
senza diritto di voto, ove
presenta la
propria relazione annuale in tema di
bilancio consuntivo. Al
ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea,
l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti. In
quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere
in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa
vigente in materia.
Pubblicità e
trasparenza degli
atti sociali
Articolo 19 Deve
essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti
relativi all'attività
dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali,
alle scritture contabili ed alla annessa documentazione, ai libri
sociali istituiti. Tali
documenti sociali, conservati presso la sede sociale, sono ivi messi a
disposizione dei
soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60
giorni di anticipo.
TITOLO
VII
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO Articolo 20
Lo scioglimento dell’Associazione può essere
deliberato dall’assemblea straordinaria con il voto
favorevole di almeno
i tre quarti (3/4)
degli associati
aventi diritto di voto.
In
caso di
scioglimento dell’Associazione sarà
nominato un
liquidatore, scelto
anche fra
i non
associati. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed
immobili, estinte le obbligazioni in
essere, tutti i beni residui saranno devoluti ai fini sportivi,
ai sensi dell’art. 7 c.1 del Dlgs 36 del 2021
Controversie fra i soci
Articolo
21 Ogni e
qualsiasi controversia dovesse insorgere fra i Soci sarà rimessa dagli
stessi alla decisione dell’Assemblea. Il
mancato rispetto della presente clausola è preclusivo alla ulteriore
permanenza nell’Associazione del Socio che l’abbia violata. Qualsiasi
controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i Soci
e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un
arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza
formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro
sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di
accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal
Presidente del Consiglio Notarile di Forlì. Norma
finale
Articolo
22 Il
presente Statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente Statuto
dell’Associazione, nonché ogni altra norma regolamentare
dell’Associazione in contrasto con esso. Per
quanto non
espressamente contemplato dal
presente statuto,
valgono, in quanto applicabili,
le norme
del Codice
Civile e
le disposizioni di
legge vigenti, con
particolare riferimento a quelle contenute nel D.Lgs 36 del 2021 e
ss.mm.ii. Il
presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione.
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